CORSO FER 2019
Per mantenere l’abilitazione FER, ovvero la possibilità di operare su impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili, i Responsabili Tecnici delle imprese termiche ed elettriche devono frequentare il corso di aggiornamento di 16 ore entro il 31 dicembre 2019.
In mancanza di questa formazione obbligatoria, le imprese già abilitate ai sensi del Dm 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali, che già operano o intendono operare su impianti FER, non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria su pompe di calore, sistemi solari termici e fotovoltaici, impianti a biomasse per usi energetici.
Il corso deve essere svolto dai Responsabili Tecnici delle imprese termoidrauliche ed elettriche.
- A – incaricati prima del 3/08/2013
– che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
– che devono rinnovare l’abilitazione, avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore nel periodo 2015/2018. - B – incaricati tra il 4/08/2013 e il 31/12/2016
– che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
– che devono rinnovare l’abilitazione, avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore.
L’obbligo e rivolto a tutti i soggetti che intendono svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria di
- Caldaie, caminetti e stufe a biomassa
- Sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
- Sistemi geotermici a bassa entalpia
- Pompe di calore
Rammentiamo che il corso FER è un obbligo di legge ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE”.
Lamancata formazione nei tempi comporta la sospensione dell’abilitazioneall’installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER, finché la stessa non venga svolta con esito positivo.
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